Come diventare società Benefit
In altri termini la società benefit deve impegnarsi per “il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di portatori di interesse. La società deve altresì operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”.
In Italia possono diventare Società Benefit le aziende elencate dal libro V, titoli V e VI del Codice Civile, ossia le società di persone e le società di capitali.
Le aziende di nuova costituzione possono essere costituite come società benefit presso qualsiasi notaio. Le imprese esistenti possono diventare Società Benefit modificando il proprio statuto, questo avviene in assemblea straordinaria, la procedura è identica a quella adottata per qualsiasi altra analoga operazione aziendale.
Per diventare Società Benefit l’impresa deve specificare nell’oggetto sociale quali finalità di beneficio comune intende perseguire, disciplinando i conseguenti obblighi degli amministratori, o dei soggetti delegati in particolare per ciò che riguarda la rendicontazione annuale relativa al beneficio comune.
Oltre a questi adempimenti le imprese devono svolgerne altri in corrispondenza di ogni esercizio.
Di seguito sono illustrati i diversi passaggi per diventare Società Benefit.
Definizione delle finalità di beneficio comune
Per beneficio comune si intende il perseguimento di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interessi (lavoratori, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile). Queste finalità devono essere perseguite in modo responsabile, sostenibile e trasparente.
Il beneficio comune riguarda la visione strategica che l’impresa intende perseguire a lungo termine e ha importanti effetti sulle modalità di gestione della società e sulle attività di rendicontazione che l’impresa dovrà svolgere a fine di ogni esercizio. Nel caso di imprese già esistenti, inoltre, la decisione, avendo effetto sul contratto sociale, deve essere condivisa dai soci e formalizzata dagli organi preposti secondo quanto disposto dalla disciplina prevista dal codice civile che regola la società in questione.
Costituzione della Società Benefit
La procedura relativa alla costituzione della Società Benefit si differenzia a seconda che si tratti di una nuova società o della trasformazione di una società ordinaria già esistente.
Per quanto riguarda la costituzione di una nuova società, è necessario l’intervento del notaio (tranne in caso di Srl semplificata). Al momento della costituzione vi sono alcune clausole contrattuali relative a denominazione, oggetto sociale, doveri e responsabilità degli amministratori, e relazione annuale sull’attività benefit. In particolare, è necessario:
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Introdurre accanto alla denominazione o ragione sociale le parole Società Benefit o SB
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Specificare nell’oggetto sociale le finalità di beneficio comune che l’impresa intende perseguire specificando gli effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, che si intende realizzare e le categorie di portatori di interesse a cui si rivolgono
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Individuare, con apposita clausola, il soggetto o i soggetti responsabili del perseguimento delle finalità di beneficio comune
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Disciplinare, con apposita clausola, gli obblighi degli amministratori per la redazione e la pubblicazione della relazione annuale riguardante il perseguimento del beneficio comune.
L’atto deve essere depositato, iscritto e pubblicato nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile.
Per quanto riguarda invece la trasformazione di una società esistente, questa deve procedere alla modifica dell’atto costitutivo, o dello statuto modificando l’oggetto sociale per introdurre le finalità di beneficio comune, e apportando alcune modifiche anche alle clausole inerenti alla denominazione, o ragione sociale, ai doveri e alla responsabilità degli amministratori.
Per queste società è inoltre necessario introdurre un’apposita clausola statutaria, oppure integrare le clausole recanti la disciplina del bilancio, che preveda l’obbligo di redigere annualmente la relazione relativa al perseguimento delle finalità di beneficio comune e la disciplina legale dei criteri di redazione e degli obiettivi della medesima relazione annuale. Anche in caso di modifica contrattuale è necessario l’intervento del notaio.
Nomina di uno o più responsabili
In questa fase è necessario nominare il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti che garantiscano che la società sia amministrata bilanciando l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi degli stakeholder (comma 380).
L’individuazione del soggetto o dei soggetti responsabili a cui affidare compiti volti al perseguimento delle finalità deve essere inserita in un’apposita clausola dell’atto costitutivo o dello statuto (in tal caso questa attività sarà svolta nell’ambito della precedente attività). Il soggetto o i soggetti responsabili possono essere l’amministratore o gli amministratori, dirigenti, o anche figure estranee alla Società Benefit.
Selezione e utilizzo di uno standard di valutazione esterno
Per valutare l’impatto generato nell’esercizio l’impresa deve utilizzare uno standard di valutazione esauriente ed articolato nel misurare l’impatto, sviluppato da un ente terzo rispetto alla società, credibile e trasparente. La legge non prescrive l’uso di uno standard specifico, ma descrive i requisiti che lo stesso deve soddisfare. Esistono numerosi standard di valutazione sviluppati a livello nazionale e internazionale che possono essere utilizzati, tra questi citiamo il Global Reporting Iniziative (GRI).
Redazione della relazione annuale
La relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune deve essere allegata al bilancio societario ed includere:
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la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato
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la valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno che comprenda le seguenti aree di valutazione
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Governo d’impresa (grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d’interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società).
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Lavoratori (relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell’ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro).
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Altri stakeholder (relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, azioni di volontariato, donazioni, attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura).
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Ambiente (impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita)
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la descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.
Pubblicazione della relazione sul sito internet aziendale
La Relazione annuale deve essere allegata al bilancio di esercizio (e quindi depositata presso il Registro Imprese) e pubblicata sul sito internet della società.


